La raccolta dei funghi

La Legge Regionale N. 32 del 5 Agosto 1998, ha apportato importanti modifiche alla disciplina della raccolta dei funghi nella Regione Lazio. Innanzi tutto è stato istituita una apposita autorizzazione Regionale (tesserino) che abilita a potere raccogliere funghi sul territorio della Regione Lazio.

Il tesserino è rilasciato dalla Provincia di residenza previa dimostrazione, con apposito attestato, di aver frequentato un corso di formazione micologica.

Il rilascio nonché il rinnovo annuale del tesserino Regionale sono soggetti al pagamento di una tassa annuale di € 25,82 da effettuarsi (per i residenti nella Provincia di Viterbo) sul c.c.p. 12602017 intestato a: Amministrazione Provinciale Viterbo, indicando nella causale "rinnovo annuale permesso di raccolta funghi". La validità è di 365 giorni dalla data di rilascio del tesserino (non è obbligatorio il versamento in caso di non utilizzo anche per una intera annualità).

La Legge Regionale stabilisce altresì che la raccolta dei funghi può essere effettuata solo per quattro giorni della settimana. Tali giorni, per la provincia di Viterbo, e quindi anche per i boschi di Farnese sono:

Martedì, Venerdì, Sabato e Domenica.

L’ esercizio della raccolta dei funghi inoltre è soggetto all' osservanza delle seguenti prescrizioni previste dalla Legge Regionale:

-  Ogni raccoglitore potrà asportare un massimo di Kg. 3 di funghi per giornata di raccolta.
I funghi raccolti in eccedenza sono soggetti a sequestro.

-  E' vietato distruggere o calpestare i funghi non commestibili o i funghi che il cercatore non intenda raccogliere.

- E' vietata la raccolta di funghi immaturi o troppo piccoli, aventi un diametro del cappello inferiore, per la gran parte delle specie, a cm.4 (vedi Legge regionale).

-  E’ vietata la raccolta durante le ore notturne.

-  E' vietato l' uso di borse di plastica per la raccolta; è fatto obbligo di usare contenitori muniti di fori sul fondo (canestri, cesti in vimini, ecc..).

-  Ogni violazione alle norme sopra indicate, comporta una sanzione amministrativa che va a seconda dei casi fino ad un massimo di € 309,87, con la confisca del prodotto.

Ricorda:

!!!  IL BOSCO E' PATRIMONIO DI TUTTI !!!

IL RISPETTO DELLE REGOLE DI UTILIZZAZIONE E RACCOLTA DEI SUOI PRODOTTI
E' GARANZIA DI POTERNE AVERE ANCORA IN FUTURO

 

Per saperne di più
 

La Legge Regionale Lazio n.32/98 Nella confinante Toscana