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In seguito anche gli orrori del carcere sono resi meno duri lingua (9), e spessissimo la pena della galera viene commutata con quella dell'esilio.
Nelle cause penali era obbligatoria la difesa dell'accusato (magari), per
mezzo di un avvocato d'ufficio; e sia in materia penale che in
quella civile si accordava al condannato il diritto di appello e anche
la facoltà, con licenza del principe, di invocare « il consiglio del
Savio » cioè di demandare la sentenza al giudizio di un giureconsulto di fama (10).
Il principe era il capo assoluto dello Stato, e dai suo' vassalli
veniva chiamato « signore e padrone »; emanava gli statuti e le
leggi, e governava per tramite di ministri e ufficiali da lui nominati; però anche direttamente si occupava dell' amministrazione
della giustizia, degli affari dei Comune, della pubblica tranquillità, e persino della condotta dei singoli suoi sudditi.
L'auditore era il primo ministro dello Stato, nominato dal principe a suo beneplacito e per un tempo indeterminato.
Esso risiedeva presso il sovrano, e lo rappresentava in tutto e per tutto durante la sua assenza.
Immediatamente dall'auditore dipendeva il podestà, che era l'autorità locale rappresentante il principe; esso pure era nominato dal
sovrano in persona forestiera, per il periodo di sei mesi, e risiedeva
nel palazzo podestarile, con l'obbligo di non assentarsi mai dal
paese, dove amministrava la giustizia e faceva rispettare gli statuti
e le leggi, nonchè le ordinanze comunali.
Istruiva i processi giudiziari, celebrando nelle cause di primo grado, sia penali che civili;
mentre le più gravi e quelle in appello erano di competenza dell'auditore, che emanava la sentenza dopo aver consultato « l'oracolo del principe ».
Il podestà aveva inoltre la mansione dì sorvegliare le autorità comunali; adunava e presiedeva i pubblici consigli, facendovi discutere le proposte messe all'ordine del giorno
dai priori; conservava le leggi, gli atti giudizíari e l'archivio comunale; mensilmente, insieme ai maestri delle strade, doveva ispezionare le fortificazioni, le mura che cingevano il paese e le pubbliche strade, provvedendo alla conservazione e alla nettezza delle
medesime; parimenti ogni mese, coadiuvato dal collegio dei verificatori, visitava gli esercizi di rivendita, esaminando le merci e
controllando l'esattezza dei pesi e delle misure, infine al termine
di ogni anno, convocati i priori, il cancelliere e due testimoni, procedeva alla ricognizione dei confini territoriali del feudo, redigendone apposito verbale.
Obbedivano agli ordini del podestà un bargello e un balio.
Il primo, nominato annualmente dal principe, era il tutore della
pubblica «sicurezza e doveva recare alla sua dipendenza due o quattro sbirri; coadiuvato da costoro investigava nel paese e nelle campagne, arrestava i colpevoli, denunziandoli al tribunale podestarile.
Il balio aveva la mansione di spedire le citazioni in gìudizio, e di
pubblicare le sentenze, i bandi e le ordinanze.
Il podestà, finchè durava in carica, per nessun motivo poteva
dai cittadini essere accusato o criticato.
Ma, allo scadere dall'ufficio,
la sua condotta veniva sottoposta al giudizio di una commissione
giudicante, chiamata sindacato.
Soltanto allora ogni cittadino aveva
il diritto di presentare le proprie querele ai sindaci contro l'operato
del podestà.
Essi dovevano pronunciare la loro sentenza inappellabile, di condanna o di assoluzione nel termine di otto giorni.
Il podestà, quindici giorni prima del termine dei suo ufficio, era obbligato a presentare idonea sicurtà a garanzia delle pene pecuniarie,
che eventualmente gli fossero state inflitte dalla sentenza dei sindaci. Questi erano due o tre, ed erano eletti dal principe su proposta
dei priori (11).
La difesa del paese era affidata a una milizia cittadina volontaria, formata di uomini dell'età non minore di diciotto anni e non
maggiore di quaranta. Il comandante generale della medesima
aveva il titolo di governatore delle armi o di capitano delle bande,
ed era coadiuvato da due luogotenenti, il capitano dei cavalli e il
capitano della milizia a piedi.
Vi erano poi altri ufficiali subalterni col grado di alfieri e sergenti, alla cui immediata dipendenza obbedivano dei sottufficiali, chiamati aiutanti e furieri.
Queste bande armate si suddividevano in diverse squadre, composte di dieci
uomini, ognuna delle quali era comandata da un caporale.
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