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Il Principato di Farnese sotto la casa Chigi
Tratto da 'Memorie storiche sulla Regione Castrense' di Clemente Lanzi
Stemma originale della
Famiglia Chigi

M

entre i paesi della regione castrense, dopo la distruzione di Castro e l'estinzione dei duchi di Latera, furono annessi agli Stati pontifici, chiudendosi per tal guisa la loro storia particolare, Farnese soltanto, di-

venuto feudo della casa Chigi, seguita fino al 1825 ad avere una vita propria e una speciale fisonomia politica.
Questo staterello feudale, che, attraverso i secoli, per circostanze speciali, si mantenne libero e indipendente dagli Stati circostanti, quali il granducato di Toscana, il ducato di Castro e lo Stato pontificío, merita ancora un breve esame, onde conoscerne le leggi, gli ordinamenti, la costituzione, gli organi politici e amministrativi, le vicende.
Sotto il dominio dei Chigi furono mantenuti da principio gli stessi ordinamenti e statuti emanati dal duchi Farnese, lor predecessori, e soltanto in seguito vi furono apportate lievi modificazioni in armonia coi mutati tempi.
In confronto delle leggi moderne, le disposizioni legislative di questo Stato erano naturalmente molto rudimentali, ma piene di saggezza.
L'ozio era condannato nel modo più assoluto con la pena dell'esilio.
A tale riguardo cosi testualmente, si esprimeva lo statuto: « Considerando noi quanti mali sogliono nascere dalla pigrizia e mala consuetudine del continuo ozio, però volendo provvedere e ovviare a tanti scandali, che da ciò nascono, ordiniamo e riformiamo che ciascuna persona abitante in Farnese debba ogni anno sementare quattro staia (poco più di mezzo ettaro) di maggese o di roggio, a grano, e qualunque persona di qualsivoglia grado, stato o condizione ardirà contrafare alla presente legge non possa, nè ad esso sia lecito in modo alcuno abitare nella terra di Farnese » (1).
I possessori di vigne e di terreni liberi avevano l'obbligo di impiantarvi olivi, alberi da frutto e vitigni di uve da tavola (2).
il paese era eminentemente agricolo, e la legge accordava dei grandi privilegi alle persone iscritte alla corporazione dei possessori di bestiame aratorio (Congregazione dei Lavoratori), i quali costituivano il perno dell'industria cittadina.
I rapporti tra padroni e garzoni di campagna dovevano essere stabiliti in un contratto scritto (3); il padrone non poteva licenziare il dipendente, ne a questo parimenti era lecito abbandonare il servizio prima del tempo convenuto, e senza legittima causa; ma, in caso di controversia, la risoluzione del patto di lavoro doveva essere giudicata dal podestà col voto degli « Uomini dell'arte » (4).
Caratteristico era inoltre il modo di comporre le vertenze sorte tra parenti.
Tali quistioni, come scandalose e ripugnanti, non potevano esser portate davanti ai tribunali ordinari; le parti contendenti, con l'intervento del podestà, dovevano nominare due amici comuni, quali arbitri della controversia; i quali non potevano esimersi dall'incarico loro demandato, ma nel modo più pratico e amichevole, senza troppo contrastare e col divieto di chiamare in causa un terzo arbitro, avevano l'obbligo di emettere il lodo arbitrale, inappellabile, nel termine di quindici giorni. « E questo facemmo - soggiunge il codice - per togliere via tutti li scandali, che nascer possono fra i congiunti, litigando insieme » (5).
Il diritto di proprietà era sacro e inviolabile, ed il furto era represso con pene severissime; il ladro recidivo, alla terza volta, era condannato a morire sulla forca (6).
In genere le leggi penali erano durissime e tremende le carceri.
I tre tratti di corda erano dal podestà frequentemente dispensati in pubblico ai rei di contravvenzioni e di delitti non gravi.
Questa pena consisteva nel legare il paziente con le mani dietro la schiena, e sollevarlo così penzoloni per mezzo di una carrucola all'altezza di alcuni metri; e quindi, ad un tratto, lasciarlo ricadere, senza fargli toccare il suolo.
L'omicidio, la resistenza contro la forza pubblica, le offese gravi ai pubblici ufficiali e la violenza carnale contro le donne erano puniti con la morte.
La bestemmia, il turpiloquio e le ingiurie contro le persone erano castigati con forti multe e persino col taglio della lingua (7).
Ma la severità di tali pene viene alquanto mitigata col nuovo statuto emanato dal principe Agostino Chigi nel 1679 (8).

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